ANCORA SULLA (IN)EFFICACIA PROBATORIA DEL SALDACONTO ex art. 50 TUB

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO – CONTESTAZIONE CREDITO – NECESSITA ESTRATTI CONTO

Tribunale di Pistoia sentenza n. 402-2024

Il Tribunale di Pistoia torna nuovamente sul tema della efficacia probatoria del cd saldaconto certificato che, ancora oggi, viene frequentemente utilizzato dalla Banche o dalle cessionarie dei crediti delle stesse per aggredire i correntisti debitori od i relativi fideiussori (i quali spesso ignorano lo svolgimento del rapporto o l’utilizzazione dell’affidamento concesso e, quindi, in definitiva l’esistenza di un debito del soggetto garantito)

Va preliminarmente chiarito che con la locuzione “saldaconto” si opera riferimento all’estratto conto previsto e regolato dall’art. 50 TUB che, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, contiene la dichiarazione che il credito ivi indicato è vero e liquido.

L’estratto conto certificato di cui all’art. 50 TUB non va confuso con l’estratto conto che, fino all’avvento dell’era informatica, veniva trasmesso periodicamente al correntista a mezzo del servizio postale e che, oggi, è più semplicemente messo a disposizione del cliente “su supporto durevole” per esser consultato on line.

Come chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 18 luglio 1994, n. 6707, mentre il saldaconto (originariamente previsto dall’art. 112 Legge Bancaria) è un documento costituito appositamente dalla banca nel quale viene indicato soltanto il saldo passivo del conto corrente, l’estratto conto periodico è il documento che “riproduce integralmente i dati annotati nella scheda del conto e relativi a tutte le operazioni affluite sullo stesso” con puntuale indicazione delle partite in dare ed in avere che riguardano un determinato periodo temporale (mensile – trimestrale – semestrale – annuale)

Secondo il vigente art. 119 TUB, almeno una volta l’anno la Banca deve trasmettere una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto regolato in conto corrente e, in mancanza di opposizione (che va eseguita dal correntista utilizzando necessariamente la forma scritta), le operazioni ivi annotate si intendono approvate al decorso di sessanta giorni dal ricevimento.

Nel giudizio definito con la sentenza a commento, un presunto fideiussore di un correntista (società che medio tempore era stata anche dichiarata estinta e cancellata dal Registro delle Imprese) aveva subito un decreto ingiuntivo emesso ad istanza di un apparente creditore subentrato ad altro soggetto che si era reso cessionario in blocco dei crediti di una Banca – per cui, utilizzando la dichiarazione sottoscritta dal funzionario della Banca cedente in calce alla certificazione che il saldo riportato nell’estratto conto era vero e liquido, il Tribunale aveva ingiunto il pagamento dell’importo indicato quale credito della Banca

Alla pretesa monitoria sono state opposte diverse eccezioni tra cui, alcune, a valenza preliminare perchè relative alla carenza di legittimazione attiva del presunto creditore il quale, a supporto della titolarità del credito azionato, aveva documentato solo la pubblicazione della comunicazione di cessione dei crediti senza però fornire la prova che il rapporto di cui all’estratto conto certificato fosse stato concretamente riompreso nel blocco della cessione (sul punto si segnala Cass. 5478 del 29 febbraio 2024 sulla differenza tra il requisito della notificazione della cessione al debitore ceduto e la prova dell’effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e sull’onere gravante in capo al preteso cessionario di dimostrare in concreto il trasferimento della titolarità del credito)

Il Tribunale di Pistoia, tuttavia, evidentemente ritenendo assorbite tutte le altre eccezioni, ha accolto l’opposizione sul piano del merito esprimendo il principio per cui se nella fase sommaria la prova del credito si può trarre dall’estratto conto certificato ai sensi e per gli effetti dell’art. 50 D.lgs. 385/1993, quindi eventualmente anche tramite la produzione parziale degli estratti conto, nella fase di cognizione ordinaria la produzione documentale deve essere completa; l’estratto conto certificato, pertanto, non costituisce di per sé prova del credito azionato dalla Banca, la quale di conseguenza, è tenuta a supportare la propria pretesa creditoria tramite la produzione integrale degli estratti conto e del contratto di conto corrente; solo la documentazione integrale e continuativa delle movimentazioni che hanno determinato il saldo di conto corrente è idonea a provare i fatti costitutivi di quel saldo, quindi del credito oggetto di ingiunzione (Cass. 27589/2020; Corte Appello di Bologna sent. 290/2023).

In sostanza, l’onere della prova dei fatti costitutivi del diritto di credito è compiutamente assolto, qualora gli estratti conto siano contestati, solo con la loro completa produzione. Nel caso di specie, la società ricorrente si è limita a produrre in giudizio il mero estratto exart. 50 T.u.b. e il contratto di apertura di conto corrente, oltre che il contratto dipagina 6 di 7 fideiussione, e null’altro, pur a fronte delle contestazioni sollevate dalla parte opponente circa il difetto di prova nell’an e nel quantum del credito azionato in via monitoria, in relazione alle quali va disattesa la censura di parte opposta circa la loro genericità in assenza del parametro dato dalla documentazione contabile, il cui onere di produzione in giudizio grava sulla Banca ricorrente, per le relative contestazioni.

In conclusione, quando si riceve la notifica di un decreto ingiuntivo azionato dalla Banca o, come accade più spesso, dal cessionario dei crediti stessi, costituisce buona norma per l’opponente di contestare in toto i) l’esistenza del debito sia sull’an che sul quantum e l’utilizzazione effettiva degli affidamenti da cui potrebbe esser derivato il preteso credito, eventualmente motivando la necessità della produzione degli estratti conto completi per consentire anche la verifica della corretta applicazione degli interessi e delle commissioni in funzione di eventuali contestazioni sul piano dell’anatocismo, ii) l’effettiva titolarità del credito per cui si controverte in capo al ricorrente

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